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SEZIONE 2
FONDI LEGGE ANTIUSURA

(ai sensi dell'art. 15, comma 3, della Legge 7 marzo 1996, n. 108)

 

L’art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) istituisce il Fondo di prevenzione per il fenomeno dell’usura, finanziato da entrate statali, la cui disponibilità viene ripartita annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze, su domanda, a favore di confidi, associazioni e fondazioni, che abbiano i requisiti richiesti per legge e dimostrino di attuare una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche destinate a garantire soggetti a rischio usura.
L’individuazione dei beneficiari, le modalità di intervento e la gestione delle richieste avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalla Legge 108/1996 e delle disposizioni tempo per tempo impartite dal Ministero in termini di beneficiari, criteri di utilizzo e gestione.

RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA:

Tesoro.it - anti usura

 

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di riservatezza dei dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero allo situazione di disagio economico- sociale degli interessati, per tale forma di intervento pubblico non viene pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari.

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